Art. 1.

      1. All'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro»;

          b) al comma 2, le parole: «al fine di trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro».